Esaminato il contenuto dell'ordinanza resa dal Tribunale di Nuoro e letto il comunicato stampa del 28 aprile u.s. diramato da ABBANOA S.p.A. e di cui è stato dato ampio risalto nella stampa locale e nei giornali on line, la scrivente Associazione non può esimersi dal rilevare, con la presente nota, come la stessa faccia cattiva informazione violando uno dei principi cardine sull'erogazione dei servizi pubblici che impone ai soggetti gestori di assicurare agli utenti informazioni corrette.
E' indubitabilmente vero che il Tribunale di Nuoro ha affermato la legittimità della richiesta di ABBANOA di richiedere agli utenti la costituzione del deposito cauzionale. ADICONSUM continua a ritenere il deposito cauzionale preteso da ABBANOA un balzello profondamente ingiusto e giuridicamente non corretto, non condividendo le motivazioni poste alla base della decisione.
Ma riteniamo che le Ordinanze dei Tribunali si debbano rispettare (contrariamente ad ABBANOA che ritiene di non dover rispettare altri pronunciamenti quali, ad esempio, alcune Ordinanze inibitorie emesse dal medesimo Tribunale di Nuoro), conseguentemente riteniamo che tutti i consumatori sono al momento tenuti al pagamento del deposito cauzionale richiesto dal Gestore Unico nell'autunno del 2014 e che lo stesso debba essere pagato con i bollettini che ogni utente ha a suo tempo ricevuto.
Ciò che ABBANOA tace è, però, la motivazione adottata dal Tribunale per superare il rilievo formulato da ADICONSUM. Avevamo contestato il diritto del gestore a poter richiedere il deposito cauzionale affermando che la stessa non aveva rispettato l'obbligo previsto dalla legge statale di adottare una Carta del servizi che preveda in caso di inottemperanza agli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate "modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato". Avevamo anche denunciato il mancato rispetto di una seconda legge che "prescrive che la Carta dei servizi debba contenere diritti anche di natura risarcitoria in favore dell'utenza nei confronti del gestore" in aggiunta all'indennizzo forfettario.
Orbene, sul punto il Tribunale nuorese ha affermato che tale vuoto non esiste dal momento che "il Regolamento del servizio idrico prevede espressamente l'applicazione delle norme di legge in vigore, con il che devono intendersi richiamate nella Carta dei servizi (di ABBANOA) le ordinarie disposizioni in tema di risarcimento in forma specifica e di restituzione del corrispettivo già versato, in caso di inadempimento".
E' di tutta evidenza come la decisione assunta sul punto dal Tribunale di Nuoro sia di fondamentale importanza per gli utenti sardi i quali proprio invocando tale pronuncia potranno, d'ora in avanti, richiedere ad ABBANOA la restituzione di tutta o parte delle tariffa pagata nei casi di violazione degli standard di qualità e di quantità . Vale per tutti l'esempio degli utenti residenti in comuni "colpiti" da ordinanze sindacali di non potabilità . La pronuncia del tribunale nuorese, inoltre, smentisce in modo incontrovertibile la linea fin qui tenuta da ABBANOA che ripetutamente - e da ultimo nel corso di un'intervista rilasciata dal suo Amministratore delegato e pubblicata in data 15 marzo 2016 dalla Nuova Sardegna - aveva affermato che "Nessun rimborso è dovuto agli utenti". In definitiva, ABBANOA non potrà sottrarsi all'osservanza di quanto prescritto dal Tribunale.
Ancora, la domanda inibitoria di ADICONSUM non si limitava alla illegittimità del deposito cauzionale, ma riguardava ulteriori comportamenti a nostro avviso meritevoli di censura.
Difatti, la pronuncia del Tribunale - nonostante i proclami di ABBANOA - rende giustizia anche agli utenti che vivono in condominio. Il giudice, occupandosi delle problematiche relative al contenuto dei preavvisi di distacco e solleciti di pagamento volti a punire l'intero condominio ha statuito: "una volta vietato ad ABBANOA di procedere allo slaccio dell'intera utenza, la doglianza relativa al tenore di mere lettere perde consistenza". Quindi il Tribunale ha affermato, una volta per tutte, che è vietato ad ABBANOA di procedere allo slaccio dell'intera utenza condominiale.
Non va dimenticato, ancora, che il Tribunale ha confermato il provvedimento di condanna di ABBANOA ad eliminare dalle condizioni generali di contratto post riparto la clausola contenuta nell'art. 14 che gli consentiva di sospendere il servizio all'intero condominio anche in caso di morosità imputabile ad un solo condomino.
Sia consentito di nutrire qualche dubbio sull'affermazione contenuta nel comunicato stampa edito da ABBANOA dove sotto il titolo enfatico "Principio di garanzia" si afferma che i "depositi cauzionali funzionano come la caparra nei contratti di affitto". A parte lo sproloquio giuridico di assimilazione della caparra al deposito cauzionale è da augurarsi che i vertici di ABBANOA sappiano che il deposito cauzionale nelle locazioni è istituto tipico di garanzia per il locatore per l'ipotesi di inadempimento del conduttore. Se trasposizione dell'istituto vi deve essere in relazione ai rapporti di utenza, la funzione altra non potrà essere che quella della tutela delle ragioni di credito del gestore. Se così è finisce, però, con il riconoscere che sul punto l'ordinanza non può non destare più di una perplessità .
Dovere di correttezza di informazione imporrebbe, inoltre, ad ABBANOA di riferire anche la circostanza che essa è stata condannata al pagamento di una parte delle spese di giudizio (per due terzi compensate e per un terzo a carico di ABBANOA).
In ultimo, in merito al citato comunicato stampa diramato da ABBANOA del 28 aprile u.s., si ritiene che lo stesso sia da ritenersi offensivo e calunnioso nei confronti di ADICONSUM e dei suoi dirigenti i quali hanno deciso di tutelare il buon nome dell'Associazione e la loro onorabilità nelle sedi giudiziarie.